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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contributo per nuove costruzioni navali)
Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a
scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio
1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti
riferiti al costo di produzione.
Il contributo, per ciascuna costruzione, non puo' essere inferiore,
in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto.
Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il
contributo relativo alla nave completa e' calcolato in base alle
percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota
relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla
presente legge.
Per il calcolo del contributo si applica la percentuale
corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal
cantiere.
L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di
concessione non puo' essere modificato per successive richieste di
variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il
contributo stesso e' calcolato.