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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 203 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1968 n. 78)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti
dai seguenti:
"Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanita':
due giureconsulti;
un direttore generale della sanita' militare ed un ufficiale
generale designati dal Ministero della difesa;
un direttore generale designato dal Ministero dei lavori
pubblici;
cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e
giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale
di statistica;
ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e
medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia,
uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia
generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in
tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in
ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e
radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in
otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni,
uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in
microbiologia, uno in statistica sanitaria;
cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in
chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno
in fisica;
tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente
esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli
alimenti;
due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;
due presidenti di amministrazione ospedaliera;
due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;
un medico condotto;
un farmacista esercente;
un direttore di mattatoio comunale;
due docenti universitari in ingegneria sanitaria;
due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie.
La nomina dei membri di cui al presente articolo avverra' con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
la sanita', per un periodo di tre anni; i membri sono
riconfermabili".
"All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita',
otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel
campo della sanita' pubblica".
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