Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 211 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1968 n. 79)
Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043,
e' modificato come segue:
    all'articolo  10,  comma  secondo, sono soppresse le parole: "ivi
compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli
elenchi di cui all'articolo 8";
    all'articolo  13,  comma  secondo, il primo periodo e' sostituito
dal seguente:
    "Un'altra  frazione  dell'1  per  cento della somma versata dalla
Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera
somma  sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere
eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non
fossero   presentate  nei  termini  per  causa  di  comprovata  forza
maggiore,   oppure   le   cui   domande   fossero   accolte  in  sede
giurisdizionale  a  seguito  di  ricorso avverso il provvedimento del
Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8";
    all'articolo 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente:
    "La  somma  di  cui al primo comma sara' pagata alle associazioni
interessate  non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avra'
stabilito  la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate
ai  sensi  del  precedente comma saranno versate in parti uguali alle
predette  tre  associazioni  rispettivamente  dopo  cinque anni dalla
pubblicazione   del   presente   decreto  ed  entro  tre  mesi  dalla
definizione dei ricorsi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022