Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 211 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1968 n. 79)
Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo.
Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043,
e' modificato come segue:
all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: "ivi
compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli
elenchi di cui all'articolo 8";
all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla
Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera
somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere
eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non
fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza
maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede
giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del
Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8";
all'articolo 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente:
"La somma di cui al primo comma sara' pagata alle associazioni
interessate non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avra'
stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate
ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle
predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla
pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla
definizione dei ricorsi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
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