Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 218 del 06/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1968 n. 80)
Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna.
Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna,
fino a quando non sara' provveduto all'aggiornamento del catasto, le
agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590,
nonche' le agevolazioni creditizie e contributive previste dal
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche
e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla,
formazione di proprieta' contadine, possono essere concesse anche per
acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al
limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26
maggio 1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando
l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello
dei terreni gia' posseduti in proprieta' o in enfiteusi dal
coltivatore sia inferiore al predetto limite.
Tali acquisti devono rispondere alla finalita' di costituire
imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai
sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO
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