Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 235 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul
lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in
capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio
decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con
grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i
seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento,
lire dodicimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento,
lire sedicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento,
lire trentaduemila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire
cinquantamila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia
indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma
dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila
quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono
fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile
corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto
assicuratore".
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