Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 235 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo   124   del   testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
  "Con  decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul
lavoro  o  malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in
capitale,  ai  sensi  della  legge  31 gennaio 1904, n. 51, del regio
decreto  13  maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con
grado  di  inabilita'  non inferiore al 50 per cento, sono concessi i
seguenti assegni continuativi mensili:
    con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento,
lire dodicimila;
    con  grado  di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento,
lire sedicimila;
    con  grado  di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento,
lire trentaduemila;
    con  grado  di  inabilita'  dal  novanta al cento per cento, lire
cinquantamila;
    con  grado  di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia
indispensabile   un'assistenza   personale   continuativa,   a  norma
dell'articolo  76,  lire  cinquantamila,  piu'  lire trentacinquemila
quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
  Gli  assegni  di  cui al precedente comma sostituiscono e assorbono
fino  a  concorrenza  dei  loro  importi  ogni  altro assegno mensile
corrisposto,   anche   sotto   diversa   denominazione  dall'istituto
assicuratore".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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