Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 258 del 01/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano.
Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del
programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi
del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9
luglio 1957, n. 600.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle
foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli
esercizi dal 1967 al 1974.
L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo puo' compiere operazioni di
cessione di annualita' ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della
predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.
Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma,
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
provvedere ad attivita' di programmazione, di esame di progetti, di
controllo, nonche' a provvedere direttamente o in concessione a studi
e ricerche.
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