Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 260 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30
dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:
"Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla
presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre
in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non
superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto
indicato come segue:
dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964 .......... lire 20 miliardi annui
per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi
dall'anno finanziario 1965 al 1979 ........... lire 20 miliardi annui
per l'anno finanziario 1980 .................. lire 30 miliardi annui
Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per
l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi
potranno essere portati ad aumento dello importo dei mutui di
pertinenza degli esercizi successivi".
1947
1948
1949
1950
1951
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