Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 270 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  assunto  a  contratto a termine rinnovabile ai sensi
della  legge  23  giugno  1961,  n.  520,  modificata  dalla legge 20
dicembre  1965,  n.  1435,  che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  presti  la  sua  opera  per le esigenze dei Servizi
informazioni  e  proprieta' letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e
dello  spettacolo  e' inquadrato nelle categorie del personale non di
ruolo  di  cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive
modificazioni.
  Il   personale   assunto   in  qualita'  di  redattore,  recensore,
commentatore,   esperto   statistico,   bibliografico,   musicale   e
cinematografico  e'  inquadrato  nella  categoria  la b) se munito di
laurea.
  Il   personale  assunto  in  qualita'  di  stenografo  d'ufficio  e
redazionale,    esperto    fonografico,   fototecnico,   cinetecnico,
radiotecnico  e  schedarista e' inquadrato nella seconda categoria se
munito  di  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di secondo
grado.
  Il  personale  assunto in qualita' di operatore dei vari sistemi di
scrittura    multipla,    operatore    meccanografico   e   operatore
cinematografico di cabina e' inquadrato nella terza categoria anche a
prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria e'
inquadrato  anche  il  personale  assunto  in  qualita' di stenografo
d'ufficio  e  cinetecnico,  non  munito  del  diploma  di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
  Il   personale  assunto  in  qualita'  di  traduttore,  interprete,
speaker, stenointerprete e intercettatore e' inquadrato nella seconda
categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche al
personale assunto in qualita' di redattore, non munito di laurea.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022