Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 272 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare.
Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di
seconda e di terza classe e le modalita' del loro riassorbimento, per
gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 10 gennaio di ciascun
anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima
classe in numero di 650 unita' annue in aggiunta alle promozioni
derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni
possono essere valutati per la promozione al grado di sergente
maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla
data di arruolamento.
In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di
prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge,
restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o
in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge
di bilancio.
All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di
maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si
provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
