Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 274 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, e'
aggiunto il seguente articolo:
Art. 77-bis.
"Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello
stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e
gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino
trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del
direttore dell'istituto.
Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di
pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in
conformita' della seconda parte dell'articolo 69.
Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo
di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del
ritrovamento.
Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga
incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come
giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del
mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze
probatorie.
Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita
sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.
Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello
stato civile relativi alla nascita, nonche' negli altri atti dello
stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli
articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato
l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel
luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel
giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'eta'
apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o
nella comunicazione di cui all'articolo 77.
Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato
civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il
certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.
Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto,
dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, e'
prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della
persona".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE - TAVIANI
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