Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 275 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In  deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo
del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo
del  servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti)
di  cui  alla  tabella  n.  1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137,  e  successive  modifiche  e in deroga a quanto stabilito nella
colonna  6  del  quadro  VII - ruolo del corpo sanitario della Marina
(ufficiali  medici)  di  cui  alla tabella n. 2 annessa alla legge 18
febbraio   1963,  n.  165,  l'aliquota  degli  ufficiali  non  ancora
valutati,  da  ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al
grado di maggiore, e' calcolata sulla somma dei posti in organico dei
capitani  e  dei  tenenti  diminuita  del  numero  dei  capitani gia'
valutati.
  Sono  esclusi  dalla  valutazione  i  capitani  con  anzianita'  di
servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.
  Le  disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la
consistenza  numerica  dei  capitani  e  dei  tenenti  del  ruolo del
servizio  sanitario  dell'Esercito  (ufficiali medici), del ruolo del
servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del
ruolo  del  corpo  sanitario  della  Marina  (ufficiali  medici)  non
raggiunga   i  quattro  quinti  di  quella  prevista  dai  rispettivi
organici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022