Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 276 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.
Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli
degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in
sede di prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma
degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante
scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1 gennaio 1968
ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto
l'anzianita' prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme
vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n.
1479.
Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1968 sono conferite le
promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai
vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale
derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla
data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei
concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo
scrutinio di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
