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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, e' sostituito dai seguenti:
"Detto ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di
Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio e' devoluto
all'istituto di cui al presente articolo.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata a
trasferire gratuitamente in proprieta' all'istituto medesimo terreni
della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per
lo svolgimento delle attivita' della sezione operativa di San Pietro
Avellana".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il
Guardasigilli: REALE