Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 289 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1968 n. 88)
Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle, ferrovie secondarie gestite in regime di concessione.
Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle, ferrovie secondarie gestite in regime di concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale
delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del
servizio ferroviario, non puo' essere esonerato per limiti di eta' o
collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in
vigore che regolano la categoria, purche' abbia almeno due anni di
servizio effettivo, e' ammesso ai concorsi indetti dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di eta'.
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