Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 303 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1968 n. 89)
Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.
Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di
materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie
tecniche marinare, di contabilita', economia domestica, elementi di
merceologia e disegno professionale, di stenografia, di
dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti
tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento
professionale nonche' le insegnanti di economia domestica e gli
insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle
classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte
applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi
inferiori degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 della legge 3 novembre
1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo
di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a
buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le
vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati
alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi seguenti nei ruoli
delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria
delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.
Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva
e' disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame
colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso
rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo
grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su
parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il
quale stabilira' i programmi di esame nonche' i termini e le
modalita' di presentazione delle domande.
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