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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti
quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca puo'
essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata
fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi
contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Il Ministro per il tesoro puo' autorizzare la Zecca ad allestire o
partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie,
monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.