Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 316 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1968 n. 91)
Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.
Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di
commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente
incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o piu' zone determinate.
L'attivita' di rappresentante di commercio si intende esercitata da
chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di
concludere contratti in una o piu' zone determinate.
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