Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 34 del 23/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1968 n. 37)
Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato
dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' sostituito
dal seguente:
"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini
e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la
distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per
impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti
di infezione o di contaminazione.
Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale
degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di
altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita',
quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo'
stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere
gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una
indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato,
calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa
specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal
Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.
Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino
all'80 per cento.
L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato
e per un quarto a carico della provincia.
L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle
disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di
polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione
riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel
corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento
di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi
l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si
conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
