Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 342 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1968 n. 93)
Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministro   per   il  tesoro  e'  autorizzato  a  somministrare
all'istituto  mobiliare  italiano,  in aggiunta allo importo previsto
all'articolo 4 della 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati
alla  concessione  di  ulteriori  finanziamenti ai sensi della stessa
legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.
  Il  Ministro  per l'industria, per il commercio e per l'artigianato
e'  autorizzato  a  stipulare  con  l'Istituto  mobiliare italiano le
convenzioni   aggiuntive   che   si   rendessero  necessarie  per  la
concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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