Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 37 del 27/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1968 n. 37)
Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  in  servizio  permanente  e  il vicebrigadiere e il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
che  contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16
della  legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma,
della  legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18
ottobre  1961,  n.  1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a
cessare dalla situazione di incompatibilita'.
  La  circostanza  che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di
truppa  abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione
disciplinare.
  Decorsi  quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita'
sia  cessata,  l'ufficiale,  il sottufficiale e il militare di truppa
cessano  dal  servizio  permanente  o  dal  servizio continuativo per
decadenza.  Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle
commissioni    o    autorita'   competenti   ad   esprimere   giudizi
sull'avanzamento.
  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  che contino almeno venti anni di
servizio  effettivo  sono  collocati  nella  riserva  e conseguono la
pensione  a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia
inferiore a detto limite:
    a)  l'ufficiale  e'  collocato nel complemento o nella riserva di
complemento,  a  secondo  dell'eta',  e consegue l'indennita' per una
volta  tanto,  pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti
sono gli anni di servizio utile a pensione;
    b)  il  sottufficiale  e'  collocato nel complemento e ha diritto
all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata.
  Il  militare  di  truppa  e' collocato in congedo e ha diritto alla
pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella
misura di cui al precedente comma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022