Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 378 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1968 n. 96)
Stanziamento della somma di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  lo  stanziamento,  nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire
250  milioni  per  le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei
compiti  spettanti  allo  Stato  quale  azionista  delle  societa'  a
partecipazione statale.
  Gli  interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno
essere  autorizzati  con  decreto  del Ministro per le partecipazioni
statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Lo  stanziamento  di  cui  sopra potra' anche essere utilizzato per
rilevare,   al  costo,  partecipazioni  di  minoranza,  possedute  in
societa'  a  partecipazione  statale  diretta,  prima dell'entrata in
vigore  della  presente  legge,  da societa' a partecipazione statale
indiretta.
  Detto stanziamento potra' essere utilizzato entro e non oltre il 31
dicembre 1970.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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