Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 382 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1968 n. 96)
Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963,
n.  1464  e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito  nella  legge  13  maggio  1965, n. 431, e' sostituito dal
seguente:
  "I  mutui  contratti  e  le  obbligazioni  emesse  da consorzi o da
societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per
la  costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o
da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete
autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale
e    il   pagamento   degli   interessi   fino   all'intero   importo
dell'investimento   complessivo  per  la  realizzazione  delle  opere
risultante  dal  piano  finanziario  di cui al precedente articolo 2,
dedotto il contributo statale".
 
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