Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 384 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1968 n. 96)
Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina.
Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con
l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di
competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche, e' autorizzata ad effettuare un concorso di idee o di
progetti di massima, cui puo' partecipare qualsiasi ente,
organizzazione e privato, anche stranieri, da concludersi entro il 30
marzo 1969, per stabilire se e con quali sistemi possa essere
effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la
Sicilia e il continente.
Il Ministro per i lavori pubblici emana apposito bando e
regolamento di concorso.
Al fine dell'espletamento del concorso, l'azienda nazionale
autonoma delle strade e' autorizzata a valersi di tecnici anche
estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e puo'
acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di
indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti
pubblici.
L'acquisizione e' disposta con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di
concerto col Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade, e per
la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto e'
stabilito l'ammontare del corrispettivo.
Con le stesse modalita', si provvede al conferimento degli
incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei
relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1955, n. 767.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
