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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27
luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo
9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di
qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione
speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto
della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole
ed i patti correlativi.
Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresi' alle
garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura
cooperativistica contraenti con la sezione, nonche' alle cessioni di
crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione
medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.
L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica
sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della
chiusura dell'esercizio, ed e' sostitutiva di ogni tassa ed imposta,
diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle societa' e sulle
obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che
riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute,
i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalita', ivi compresi
quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed
estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - BOSCO -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE