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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale
carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai
profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati,
ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno,
sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale
gli alloggi sono costruiti.
Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima
dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla
prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero
dei lavori pubblici, la localita', il numero, il tipo e le
caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del
prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile
elemento.
Il bando e' pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della
scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le
prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi;
esso e' comunicato, altresi', al Ministero dell'interno, all'Opera
per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati,
alle associazioni di categoria e alla segreteria della commissione
provinciale di cui al successivo articolo 3.
Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in
relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed
istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte
alla predetta commissione.
Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si
prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune
dove sorgono le costruzioni.