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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella
generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e
sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per
l'immissione in consumo sul mercato interno, puo' essere concessa per
un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse
del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.