Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 396 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.
Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6
febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n.
1359, e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli
effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo
ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n.
346.
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona
industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai
sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1952, n. 187.
Il beneficio e' esteso ai materiali ed ai macchinari in genere,
importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio
1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati
agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.
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