Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 397 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  vicebrigadieri  in  ferma  volontaria, in rafferma e in servizio
continuativo  dell'Arma  dei carabinieri, salvo quanto e' disposto al
capo  II  per  il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente
della Repubblica, sono tratti:
    1)  per  nove  decimi  dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi  della  scuola  sottufficiali  dei  carabinieri  che  abbiano
superato apposito corso della durata di due anni;
    2)  per  un  decimo  dei  posti  disponibili nell'organico, dagli
appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6
mesi,  siano  meritevoli  per  il  complesso dei requisiti militari e
professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza
esami.  I  posti  eventualmente  rimasti  scoperti  per  mancanza  di
elementi  idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso
di cui al n. 1).
  Per  il  reclutamento  dei sottufficiali della banda della Arma dei
carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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