Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 397 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio
continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto e' disposto al
capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente
della Repubblica, sono tratti:
1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano
superato apposito corso della durata di due anni;
2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli
appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6
mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e
professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza
esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di
elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso
di cui al n. 1).
Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei
carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.
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