Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 399 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito
dal seguente:
"La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale,
animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o
tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione
degli animali allevati.
Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti
vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati
delle lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti
animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati
delle lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando
convenientemente due o piu' mangimi semplici.
Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le
loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali
allevati.
Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e
le produzioni animali.
Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonche' le
sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento
delle sostanze alimentari.
Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in
stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o
associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro
preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad
azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi
allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare
determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti,
sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i
principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari
esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti
collettivi per via alimentare.
Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui
all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella
preparazione degli integratori e degli integratori medicati per
mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi
consentita negli integratori e negli integratori medicati per
mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno
di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed
integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie
animali;
d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati
per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e
le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la
vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e
chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le
rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di
impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli
acquirenti.
Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati",
le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi
semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno
o piu' integratori per mangimi.
Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un
tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere
diluiti con altri mangimi semplici.
Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati.
Sono "mangimi semplici integrati medicati", "mangimi composti
integrati medicati" e "nuclei medicati" le preparazioni ottenute
associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti,
e ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori medicati per
mangimi".
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