Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 399 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito
dal seguente:
  "La  presente  legge  si  applica  ai prodotti di origine vegetale,
animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o
tra  loro  convenientemente  mescolati,  destinati  all'alimentazione
degli animali allevati.
  Sono  "mangimi  semplici  di  origine  vegetale" i singoli prodotti
vegetali  allo  stato  naturale  freschi  o conservati, ed i derivati
delle lavorazioni industriali dei medesimi.
  Sono  "mangimi  semplici  di  origine  animale"  i singoli prodotti
animali  allo  stato  naturale,  freschi  o conservati, ed i derivati
delle lavorazioni industriali dei medesimi.
  Sono   "mangimi   composti"  le  preparazioni  ottenute  associando
convenientemente due o piu' mangimi semplici.
  Sono  "prodotti  di  origine minerale" i singoli sali minerali e le
loro   associazioni   destinati   alla  alimentazione  degli  animali
allevati.
  Sono  "additivi"  le  sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e
le produzioni animali.
  Sono  considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonche' le
sostanze  coloranti  ammesse per la denaturazione e il riconoscimento
delle sostanze alimentari.
  Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in
stato  di  dispersione  in un supporto anche liquido, singolarmente o
associati  tra  di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro
preparazione,  sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad
azione  biologica  e  comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi
allo  scopo  di  potenziarne  il  valore  nutritivo,  o  di stimolare
determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
  Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti,
sempre  in  stato  di  dispersione  in  un  supporto anche liquido, i
principi  attivi  ammessi,  e  destinate  a  sopperire  a particolari
esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti
collettivi per via alimentare.
  Il  Ministro  per  la  sanita',  di  concerto  con  il Ministro per
l'agricoltura  e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui
all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:
    a)  quali  siano  i  principi  attivi  che  sono consentiti nella
preparazione  degli  integratori  e  degli  integratori  medicati per
mangimi;
    b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi
consentita   negli  integratori  e  negli  integratori  medicati  per
mangimi;
    c)  la  dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno
di   detti  principi  attivi  consentita  nel  mangime  integrato  ed
integrato  medicato,  in  relazione  all'impiego  per le varie specie
animali;
    d)  le  dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati
per  mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e
le  condizioni  cui  debbono  essere  subordinati  la  produzione, la
vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
    e)   quali   siano   gli   additivi,   i   prodotti   minerali  e
chimico-industriali   consentiti   nell'alimentazione   animale,   le
rispettive  caratteristiche,  nonche',  quando occorrano, le norme di
impiego  e  di  confezionamento  e  le dichiarazioni da fornirsi agli
acquirenti.
  Sono  "mangimi  semplici integrati" e "mangimi composti integrati",
le  preparazioni  ottenute  associando  convenientemente  ai  mangimi
semplici,  ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno
o piu' integratori per mangimi.
  Sono  "mangimi  composti  concentrati" i mangimi composti aventi un
tenore  in  sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere
diluiti con altri mangimi semplici.
  Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati.
  Sono  "mangimi  semplici  integrati  medicati",  "mangimi  composti
integrati  medicati"  e  "nuclei  medicati"  le preparazioni ottenute
associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti,
e ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori medicati per
mangimi".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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