Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 402 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali,
gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei
benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo
unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a
decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche'
sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia
oltrepassato il capitale di lire 200.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
