Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 403 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Proroga di disposizioni contenute nel decreto- legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.
Proroga di disposizioni contenute nel decreto- legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato
dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 1970.
Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti
adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma
dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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