Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 410 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1968 n. 99)
Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  dovuti  alla  Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore   degli  avvocati  e  procuratori,  alla  Cassa  nazionale  di
previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali i seguenti contributi:
    a)  contributo  di  lire  3.200 sugli atti che vengono depositati
presso  le  cancellerie  commerciali  dei  tribunali  e sui documenti
rilasciati   dalle  stesse,  nonche'  sulle  copie  di  tali  atti  e
documenti,  riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo
2195  del  codice  civile,  escluse in ogni caso dall'obbligo di tale
contribuzione le societa' cooperative;
    b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o
avvocato,   da  ogni  dottore  commercialista,  ragioniere  o  perito
commerciale  su  ogni  delega  di  rappresentanza  avanti  gli uffici
fiscali  sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni
delega   o   mandato   di  rappresentanza  davanti  alle  commissioni
tributarie  di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  davanti alle giunte
provinciali amministrative;
    c)  contributo  di  lire  2.000 per la vidimazione iniziale e per
quelle  annuali  su  ciascuno  dei libri la cui tenuta e' considerata
obbligatoria  per  legge  e  dei  libri  ausiliari  prescritti per le
imprese  di  cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni
caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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