Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 419 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1968 n. 100)
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate
le seguenti modificazioni ed aggiunte:
"E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu'
esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli,
pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori,
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle
piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori,
minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla
fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno,
metallurgici e metalmeccanici.
Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a
partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni
del CONI;
c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio
decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'".
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:
"Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere
associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto
antitetanico-antidifterico".
All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della
prima infanzia in contemporaneita' alla vaccinazione antidifterica
e".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e
b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o
rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti
tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla
lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.
Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente
legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita
gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni
dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le
altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni e' regolata
dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n.
891".
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e
secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione
mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni
di richiamo.
Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre
collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
