Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 419 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1968 n. 100)
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate
le seguenti modificazioni ed aggiunte:
  "E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
    a)  per  le  seguenti  categorie di lavoratori dei due sessi piu'
esposti  ai  rischi  dell'infezione  tetanica:  lavoratori  agricoli,
pastori,  allevatori  di  bestiame,  stallieri,  fantini, conciatori,
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle
piste  negli  ippodromi,  spazzini, cantonieri, stradini, sterratori,
minatori,  fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla    manipolazione   delle   immondizie,   operai   addetti   alla
fabbricazione  della  carta  e  dei  cartoni,  lavoratori  del legno,
metallurgici e metalmeccanici.
    Per  tali  lavoratori  la  vaccinazione  e'  resa  obbligatoria a
partire dalle nuove leve di lavoro;
    b)  per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni
del CONI;
    c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.
  Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio
decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'".
  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:
  "Nei  bambini  di  regola  la vaccinazione antitetanica deve essere
associata  alla  vaccinazione  antidifterica a mezzo di vaccino misto
antitetanico-antidifterico".
  All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della
prima  infanzia  in  contemporaneita' alla vaccinazione antidifterica
e".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e
b)   dell'articolo   1   della   presente  legge  la  vaccinazione  o
rivaccinazione  antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti
tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
  Per  la  vaccinazione  e  rivaccinazione  dei  soggetti di cui alla
lettera  b)  dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.
  Nei  bambini  di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente
legge  la  vaccinazione  mista antitetanica-antidifterica e' eseguita
gratuitamente.  Alla  esecuzione  delle vaccinazioni e rivaccinazioni
dei  bambini  provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le
altre  vaccinazioni.  La  fornitura  di vaccino ai comuni e' regolata
dalle  disposizioni  dell'articolo  2  della  legge 6 giugno 1939, n.
891".
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
  "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e
secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione
mista  antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni
di richiamo.
  Analoghi  certificati  sono  prescritti per l'ammissione alle altre
collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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