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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 420 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1968 n. 100)
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei
tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore
a quelle fissate dall'articolo 305 del testo unico della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11
della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio
economico del bilancio, e' concesso un contributo, per ciascuno degli
anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze
dello Stato previste in leggi speciali.
Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive
modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel
primo comma e ridotta a meta'.
Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con le modalita'
previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 3 febbraio 1963, n. 56.
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