Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 432 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della
totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai
comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a
carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni
conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo
sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle
somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a
titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale
sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della
legge 18 dicembre 1959, n. 1079.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai comuni con
popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed
addizionali.
Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305. Art. 2.
L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente
articolo 1 e' delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara'
fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio
decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - TAVIANI -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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