Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 432 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  compensazione  della  perdita  subita dai comuni a seguito della
totale  abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai
comuni  stessi,  per  gli  anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a
carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni
conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo
sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle
somme  eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a
titolo   di   compartecipazione  al  provento  dell'imposta  generale
sull'entrata  sui  vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della
legge 18 dicembre 1959, n. 1079.
  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai comuni con
popolazione  non  superiore  ai  60.000  abitanti  acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
d'imposta  di  consumo  sul  vino  e  relative  supercontribuzioni ed
addizionali.
  Per  l'erogazione  della  integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti  commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge  18  dicembre  1959,  n. 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305. Art. 2.
  L'integrazione   attribuita  ai  comuni  ai  sensi  del  precedente
articolo  1 e' delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.
Art. 3.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge sara'
fatto  fronte  con  lo  stanziamento  iscritto al capitolo 3523 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1967.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio
decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - PRETI - TAVIANI -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022