Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 475 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1968 n. 107)
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata
con  provvedimento  definitivo   del   medico   provinciale   e   con
l'osservanza delle norme contenute nella presente legge. 
  Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi  sia
piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni  con  popolazione
fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri
comuni. 
  Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei
comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti. 
  Ogni nuovo  esercizio  di  farmacia  deve  essere  situato  ad  una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo  da
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 
  La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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