Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 475 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1968 n. 107)
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata
con provvedimento definitivo del medico provinciale e con
l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia
piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione
fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri
comuni.
Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei
comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
