Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 479 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1968 n. 108)
Provvidenze a favore della pesca marittima.
Provvidenze a favore della pesca marittima.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno
finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968,
allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura
non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la
esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al
seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate
esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei
prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la
preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.
I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi
a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti
pubblici.
1947
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