Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 485 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1968 n. 109)
Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.
Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n.
237, e' aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis:
"Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della
documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di
leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe
cui il giovane e' interessato.
I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere
l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il
predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi
alla quale sono interessati, possono presentare le istanze
documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno
successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".
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