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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della
navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui
particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva
l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee,
dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di
concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalita'
relative alla classificazione delle superfici, alle loro
caratteristiche, nonche' i requisiti per l'abilitazione dei piloti
all'uso delle stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE