Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 64 del 05/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1968 n. 46)
Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e
col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  rivendite  ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone  annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e'
dovuto nella seguente misura:
    sulla parte di reddito:
      da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;
      da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;
      da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;
      oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.
  Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
  Le  rivendite  ordinarie  e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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