Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 7 del 04/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1968 n. 15)
Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti
l'assistenza  in  favore  dei  profughi  e  dei rimpatriati dai Paesi
africani,  sono  prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche
previste dal secondo comma del presente articolo.
  L'assistenza  di  cui  al  primo  comma e' estesa ai profughi dalla
Tripolitania   e  dalla  Cirenaica,  anche  se  abbiano  ottenuto  la
liquidazione  prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n.
594.
  Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento
della  qualifica  di  profugo,  di cui all'articolo 10 della legge 27
febbraio  1958,  n.  173,  e' stabilito allo scadere di un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge per coloro che siano
rimpatriati anteriormente alla data suddetta.
  I  figli  dei  profughi  nati  entro  nove mesi dal rimpatrio della
propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022