Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 85 del 05/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1968 n. 58)
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico
delle  casse  pensioni  facenti  parte  degli  istituti di previdenza
presso  il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di
famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella
misura  e  con  le  norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e successive modificazioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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