Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 858 del 29/07/1968 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1968 n. 194)
Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai
decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27
febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18
marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, e' stanziata nello stato di
previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario
1968 la somma di lire 19.000 milioni.
Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle
ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo
sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per
la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonche' alle spese per le
espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti,
effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere
ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali
complementari ai baraccamenti stessi.
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