Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 86 del 05/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1968 n. 59)
Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.
Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attivita' dei comitati
regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto
ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al comma
precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli
studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si
applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre
1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2
della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10
giugno 1965, n. 618. A tal fine e' iscritta, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di
lire 450 milioni.
Qualora le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai
comitati regionali per la programmazione economica siano affidati ad
istituti universitari o ad istituti regionali di ricerca e di studio
si applicano le modalita' di cui alle disposizioni richiamate nel
precedente comma.
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