Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 9 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1968 n. 16)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050,
riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza,
ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE
e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:
    dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
    "L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  sul mercato agricolo
provvede  anche  a  corrispondere  per  i  semi  di colza e ravizzone
prodotti  nella  campagna  1967  nei  Paesi  della CEE e sottoposti a
disoleazione   in   Italia   nel   corso   della   stessa   campagna,
l'integrazione  supplementare  di lire 421,875 al quintale, istituita
con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.
    La  liquidazione  delle  somme  dovute  a  titolo di integrazione
supplementare sara' effettuata secondo i criteri di cui al precedente
articolo   1   e   sulla  base  della  documentazione  richiesta  per
l'integrazione ordinaria".
  All'articolo 7, e' aggiunto il seguente comma:
  "Parimenti,  sempre  con  le  modalita'  che  saranno stabilite dal
Ministero  delle  finanze,  potranno  essere rimborsate o accreditate
alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di
confine  sugli  oli  di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli
acidi  di  semi  nonche'  sugli acidi grassi da oli di semi impiegati
nella preparazione dei prodotti industriali di cui all'articolo 4 del
decreto-legge  24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1961, n. 769".
  All'articolo 9, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "Il  diritto  erariale  speciale  di cui al precedente articolo non
viene  applicato  per  le partite di semi di colza e di ravizzone, di
olio  di  colza  e  di  ravizzone,  di  olio  di colza e di ravizzone
parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e
contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino viaggianti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - FANFANI
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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