Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 93 del 17/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1968 n. 59)
Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno
1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su  parere  del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  stabilisce  con  proprio  decreto,
distintamente  per  le  principali  categorie  di  lavori,  le  quote
percentuali  d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della
mano  d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo
che  la  loro  somma  sia eguale a 100, nonche' la composizione della
squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo.
  Per  i  materiali,  i  trasporti  e  i noli il decreto ministeriale
assume  ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo,
in  numero  complessivo  non  superiore a dieci, piu' rappresentativi
secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria.
  Per    ogni    lavoro   da   appaltare,   concedere   o   affidare,
l'amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra
tipo   stabilite   dal  decreto  ministeriale  per  la  categoria  di
appartenenza   dell'opera,   salvo   che,   in  considerazione  della
particolare   natura   dei   lavori,  essa  non  intenda  determinare
specificamente  in  sede  di progettazione le quote di incidenza e la
squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto.
  Il  bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o
lo  schema  di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario
devono  comunque  contenere la indicazione delle quote di incidenza e
della   squadra   tipo.   Nel   caso   di   appalto-concorso,  quando
l'amministrazione  si  sia  avvalsa  della facolta' di cui all'ultima
parte  del  precedente comma, le quota di incidenza e la squadra tipo
determinate  nel  progetto  prescelto  sono  confermate espressamente
dall'amministrazione.
  Per  determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene
conto  delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la
cui   composizione   e  stabilita  ai  sensi  dei  precedenti  commi,
comprensivo  di  tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli
oneri    previdenziali    ed    assistenziali,    posti    a   carico
dell'imprenditore  dalle  leggi;  dai  regolamenti  e dagli accordi e
contratti collettivi di lavoro".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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