Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1003 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1970 n. 3)
Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto.
Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie
ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire
100.000.
Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle
denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire
100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi
sufficienti, e' disposto dalle intendenze di finanza sedi di
archivio.
A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di
finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette
vincenti, ritirandone ricevuta.
L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite
non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.
Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti,
la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che
sia necessario.
Quando sorga dubbio sulla regolarita' della vincita e, in ogni
caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano
mancanti di una o piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove
l'interessato non preferisca, presentarle personalmente
all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal
ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza
predetta.
Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal
presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per
l'inoltro all'intendenza di finanza competente".
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