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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti
commi:
"Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e
il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non e'
previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i
gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione
o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e
di sanita' rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di
provenienza.
Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la
dichiarazione che l'animale e' stato visitato prima della partenza ed
e' stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre
indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate
dal Ministro per la sanita' con proprio decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'esenzione della visita sanitaria al confine puo' essere estesa
con ordinanza del Ministro per la sanita' ad altre specie di animali
al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte
le modalita' e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati
l'importazione ed il transito dei suddetti animali".