Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 161 del 08/04/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1969 n. 114)
Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294,
quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966,
n. 526, e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.
765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti,
pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a
8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971".
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