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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali
e comunali.
Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni
comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo
specifico dal bilancio dello Stato alla Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29
novembre 1957, n. 1155.